Art. 1.
(Fondo di sostegno dell'aeroportualità di interesse regionale e locale).

      1. Al fine di migliorare le infrastrutture e gli impianti degli aeroporti di interesse regionale e locale e delle aviosuperfici come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003, nonché di incrementare il numero di tali strutture, come individuato nel Piano generale dei trasporti (PGT), è istituito un fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, che concorre agli stanziamenti previsti dalle regioni per le medesime finalità.
      2. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina la ripartizione fra le regioni dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, attribuiti sulla base di un programma di modernizzazione redatto ai sensi dell'articolo 2, definito in relazione ai volumi di traffico attuali e alle prospettive di incremento come risultanti da appositi documenti di programmazione redatti dalle singole regioni.